Negli appalti legati al PNRR il BIM fa la differenza

da | Architecture, Urbanistica

Il PNRR entra nel vivo e c’è un dettaglio molto interessante. Il DM 312 del 2 agosto 2021, che fornisce alle stazioni appaltanti le indicazioni per affidare i lavori del PNRR, assegna un punteggio premiale per l’uso del BIM nella progettazione, come previsto dall’articolo 48, comma 6, del Decreto Governance PNRR e Semplificazioni.

Cos’è il BIM e perché è così importante?

La multidisciplinarità è la risposta più efficace per affrontare le complessità legate a un progetto. Avere una visione d’insieme – integrata e approfondita grazie al confronto e al dialogo tra strutturisti, progettisti, ingegneri, designer, architetti e tecnici specializzati – garantisce la migliore soluzione possibile in termini di qualità del risultato, tempi e costi certi. Il Building Information Modeling (acronimo: BIM, in italiano: Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione) è un metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come un modello geometrico tridimensionale. Urges sposa appieno questa modalità di lavoro rendendola l’architrave dell’approccio.

I criteri

Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;

Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Il DM 312 del 2 agosto 2021 precis anche le modalità della progressiva entrata in vigore dell’obbligo di BIM:

  • per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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